Art. 66.
(Procedura per l'adozione dei regolamenti).

      1. Salvo che la presente legge disponga diversamente, i regolamenti ivi previsti sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CNS, su proposta del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza nonché, per la parte di rispettiva competenza, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4,

 

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comma 4, i citati regolamenti stabiliscono il regime della loro pubblicità, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia.